venerdì 23 maggio 2014

Legge di stabilità 2014: una legge "all'italiana"?


La c.d. "legge di stabilità 2014" - precisamente legge 27 dicembre 2013 n. 147 - ha stabilito che il denaro dell'acquirente, durante una compravendita immobiliare, non va più direttamente al venditore, bensì temporaneamente depositato presso un fondo gestito dal Notaio rogante. Il Notaio potrò versare i soldi al venditore solo dal momento della effettiva trascrizione, entro 30 giorni dal rogito. 

La legge presenterebbe due finalità "nobili":
1. garantire l'acquirente dal rischio di trasferimenti successivi trascritti precedentemente;
2. recuperare fondi, attraverso gli interessi maturati dal fondo garantito, per il finanziamento delle piccole e medie imprese.

Alcune osservazioni: 

A parte la seconda finalità, che è del tutto estranea agli interessi di tutela dell'acquirente, un'osservazione andrebbe mossa per un altro motivo: il Notaio è una persona fisica che sì svolge una funzione di interesse pubblico ed è un pubblico ufficiale, ma non è lo Stato o una persona giuridica, che può venir meno da un giorno all'altro
In caso di avvenimenti nefasti nei suoi confronti - morte o situazioni in cui è impossibilitato ad adempiere alle sue funzioni, a chi andrà la somma versata?
E poi ad un debitore contrattuale (l'acquirente) si sostituisce uno estraneo (il notaio) nei confronti del venditore. 

Non sarebbe stato più semplice eventualmente procedere con un assegno circolare non trasferibile depositato sì al Notaio quale garante, il giorno del rogito, a tutela dell'acquirente, assegno che sarebbe stato consegnato al venditore una volta trascritto l'atto? 
Oppure perché non dare facoltà all'acquirente di costituire in banca un conto corrente vincolato (i cui interessi vanno a beneficio delle piccole e medie imprese)?






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